Con la pubblicazione nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, giunge al traguardo la manovra fiscale per il 2016 (c.d. Legge di Stabilità), identificata come L. 208/2015.
Il contenuto del provvedimento, che consta di un solo articolo con ben 999 commi, appare assai articolato, con la conseguenza che ne risulta utile una schematizzazione tabellare.
Per comodità di un eventuale approfondimento, si è scelto di seguire l’ordine della norma.

Comma 6, 7, 959

Blocco degli incrementi delle aliquote Iva e delle accise

Viene rinviato al 2017 il prospettato aumento delle aliquote e delle accise che, invece, avrebbero dovuto applicarsi già dal 2016. In particolare:  l’aliquota Iva del 10% passerà al 13% dal 2017;  l’aliquota del 22% passerà al 24% dal 2017 e al 25% dal 2018. Accise sul carburante Si prevede il dimezzamento dell’incremento già previsto dalla L. 190/2014. In ogni caso, si fa riserva di poter determinare un incremento delle misure in caso di mancato rispetto del gettito atteso dalla voluntary disclosure (rientro dei capitali dall’estero).

Comma 8

Reddito atleti professionisti
Si provvede alla abrogazione del comma 4-bis, articolo 51, Tuir, ove si prevedeva che dovesse essere considerato come fringe benefit (per gli atleti professionisti) anche il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi (nella misura del 15% ed al netto delle somme versate dall’atleta professionista ai propri agenti per l’attività di assistenza nelle medesime trattative).

Comma 10 (a), 10 (b)

Esenzione Imu immobili in comodato uso

Si dispone:

  • l’abrogazione della facoltà dei Comuni di assimilare alla abitazione principale gli immobili concessi in comodato a familiari a determinate condizioni di rendita o di reddito Isee;
  • si aggiunge, tra i casi (automatici) di riduzione del 50% della base imponibile a fini Imu, disciplinata dall’articolo 13, comma 3, D.L. 201/2011, anche il caso degli immobili, ad esclusione di quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso), dati in comodato d’uso ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori).

Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato. Al contempo detto beneficio si applica anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile, che non sia di lusso, adibito a propria abitazione principale (non di lusso).