VIA DALLO SCORSO 4 APRILE ALL’ESONERO DEL CANONE RAI

Dallo scorso 4 aprile è possibile chiedere l’esonero del pagamento del canone Rai. Il canone Rai è dovuto dai possessori di un apparecchio televisivo e si paga:

  • una sola volta all’anno e
  • una sola volta a famiglia (a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione).

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato la normativa relativa all’abbonamento:

  • l’ammontare dello stesso è stato ridotto a 100 euro;
  • è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;
  • è stato previsto il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica.
Æ Il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale (ma sarà possibile richiedere l’addebito diretto sulla pensione, il canone Rai speciale per gli esercizi pubblici, continuerà invece ad essere pagato con le modalità tradizionali).

 

Il pagamento mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche avverrà in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno. Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016.

Esonero

I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone Rai devono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di proprietà di un componente della famiglia anagrafica. A tal fine è necessario presentare un’apposita dichiarazione sostitutiva tramite il modello che si allega sotto disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Il nuovo modello può essere utilizzato anche per:

  • segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale,
  • comunicare la non detenzione di un apparecchio tv da parte dell’erede per le abitazioni in cui l’utenza è ancora temporaneamente intestata ad un soggetto deceduto,
  • comunicare la modifica delle condizioni, ad esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuta successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva.
La dichiarazione sostitutiva, rilasciata sotto la propria responsabilità e avente rilievi penali, ha validità annuale.

Sostanzialmente i casi di esonero riguardano:

  • i soggetti con almeno 75 anni di età e un reddito, sommato a quello del proprio coniuge, non superiore a 6.713,98 euro l’anno, non convivente con altri soggetti;
  • i soggetti il cui canone sia già stato versato dal coniuge;
  • la casa data in affitto in cui la disponibilità del televisore sia solo degli inquilini anche se l’utenza della luce è rimasta intestata al titolare dell’immobile;
  • l’immobile privo di televisione;
  • la seconda casa.

Modalità di trasmissione dell’istanza

Il modello va presentato:

  • direttamente dal contribuente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando i servizi Fisconline o Entratel;
  • tramite gli intermediari abilitati;
  • tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate ufficio di Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. 

Invio della dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva per il 2016 deve essere presentata:

con raccomandata senza busta entro il 30 aprile 2016
in via telematica entro il 10 maggio 2016

Se la presentazione avviene successivamente l’esonero varrà per periodi successivi a quello che ha avuto inizio al 1° gennaio 2016, in particolare:

Tipologia di invio Periodo di invio Valenza
con raccomandata senza busta dal 1° maggio 2016 al 30 giugno 2016 semestre luglio-dicembre 2016
in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016 semestre luglio-dicembre 2016
qualunque forma di invio dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 intero canone dovuto per l’anno 2017

Per gli anni successivi:

Tipologia di invio Periodo di invio Valenza
qualunque forma di invio dal 1° luglio dell’anno precedente all’anno di riferimento e fino al 31 gennaio dell’anno successivo intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento
dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento semestre solare successivo a quello di presentazione

Soggetti ultra settantacinquenni

I soggetti con almeno 75 anni di età e con reddito annuo non superiore a 6.713 euro per essere esonerati dal pagamento del canone devono rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle entrate e presentare una dichiarazione sostitutiva di esenzione.

Termini per la presentazione della istanza di esenzione:

Se si usufruisce dell’esenzione per la prima volta 30 aprile
Per esenzione dal secondo semestre 31 luglio

 

Per continuare ad avvalersi dell’agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone.

I modelli sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.