CANONE RAI – I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

Con la circolare n. 29/E/2016 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire ulteriori chiarimenti riguardanti la disciplina del canone di abbonamento alla televisione (canone RAI) per uso privato, addebitato nelle fatture per la fornitura dell’energia elettrica.

Secondo quanto previsto dalla L. 208/2015, nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica, si presume la detenzione di un apparecchio televisivo, che costituisce presupposto dell’obbligo di pagamento del canone.

Con tale circolare vengono specificate le regole di individuazione delle utenze residenziali addebitabili e le regole applicabili per determinare l’importo del canone da addebitare nelle varie casistiche.

Di seguito, divisi per categoria, si propongono i principali chiarimenti offerti:

Utenze addebitabili
Utenze residenziali La coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è desumibile:

·       direttamente dai contratti della tipologia “clienti residenti” (clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016), per cui l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura. Le utenze cui si applicano le tariffe D1 o D2, per le quali sono previsti soli usi domestici residenziali, sono addebitabili con l’eccezione di quelle associate esclusivamente a codici fiscali numerici a 11 cifre.

·       dai contratti della tipologia “altri clienti domestici” (clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015), per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche. Le utenze cui si applica la tariffa D3, per la quale sono previsti anche utilizzi diversi da quelli domestici residenziali, sono addebitabili se risultano residenziali e associate a codici fiscali alfanumerici. Le utenze cui si applica la tariffa D3 per contratti conclusi fino al 2015, per le quali la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, rimangono addebitabili indipendentemente dalle informazioni sulla residenza eventualmente contenute nei flussi periodicamente inviati dall’impresa elettrica fornitrice con riguardo alle medesime utenze.

Più utenze residenziali Nell’ipotesi in cui per un medesimo codice fiscale la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture, anche in seguito all’allineamento delle banche dati, il canone di abbonamento è addebitato su una sola fornitura (con prevalenza dell’utenza “clienti residenti”).
 

Volture e switch

 

La voltura corrisponde alla disattivazione della fornitura al cliente finale uscente ed alla attivazione di una nuova fornitura al cliente finale entrante; pertanto, sono da trattare ai fini dell’addebito come, rispettivamente, disattivazioni di utenze e nuove attivazioni di utenze.

Le volture mortis causa non comportano di per sé modifiche nell’addebito del canone, salvo che il codice fiscale entrante non abbia già un’utenza addebitabile.

Lo switch (cambio di fornitore di energia) non ha di per sé conseguenze sull’addebito del canone, rimanendo attiva nei confronti di un medesimo cliente finale una fornitura compresa nelle tipologie addebitabili.

Addebito canone 2016 Nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 devono essere cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.
Dichiarazioni sostitutive La dichiarazione di variazione dei presupposti della dichiarazione sostitutiva precedentemente resa (revoca) comporta l’addebito del canone a decorrere dal mese di presentazione.

Nella circolare sono poi indicati l’ammontare delle frazioni dovute alle diverse scadenze, nonché le particolari modalità di addebito e di esenzione per il 2016, primo anno di applicazione della nuova disciplina sul prelievo del canone.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.