RIAMMISSIONE ALLA RATEIZZAZIONE PER I RUOLI SCADUTI AL 30/06/2016 CON ISTANZA DA PRESENTARE ENTRO IL 20 OTTOBRE 2016

Con la pubblicazione della Legge 160/2016 di conversione del D.L. “Enti locali” sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2016, i contribuenti che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, possono chiedere una nuova dilazione delle somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda. La richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016.

Sempre con lo stesso provvedimento (L. 160/2016) è stata aumentata da 50.000 euro a 60.000 euro la soglia di importo del  debito  della  singola  cartella  per  potere  richiedere  la  rateizzazione  presentando  una  istanza  semplice,  senza aggiungere alcuna documentazione e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

Quali sono le rateazioni decadute entro il 30/06/2016 che possono fruire della nuova rateazione

La Legge 160/2016 individua in modo puntuale le dilazioni scadute entro il 30 giugno 2016 che possono essere ammesse alla rimessione in termini con istanza da presentare entro il 20 ottobre 2016. Trattasi di:

1. le dilazioni di cui all’articolo 19, comma 1, D.P.R. 602/1973 (rateazione ordinaria, che può giungere fino a 72 rate mensili);

2. le dilazioni di cui all’articolo 19, comma 1-bis, D.P.R. 602/1973 (rateazione in proroga, concedibile una sola volta in presenza di un peggioramento della situazione del contribuente);

3. le dilazioni di cui all’articolo 19, comma 1-quinquies, D.P.R. 602/1973 (rateazione straordinaria, che può giungere fino a 120 rate mensili).

Il contribuente che intende richiedere la riammissione alla rateizzazione (senza dovere immediatamente pagare le rate già     scadute) dovrà utilizzare lo specifico modulo RR1 disponibile al link                                                                                                                    http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/RR1-MODELLO-RIAMMISSIONE_DECADUTI .pdfe, una volta riammesso, decadrà nuovamente in caso di mancato pagamento di due  rate  (anche non consecutive).  Equitalia  in  presenza  di  rateazioni  decadute  potrà  attivare  le  procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

Dal 22 ottobre 2015 con l’entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015 è cambiato il numero di rate scadute che causa la decadenza dal beneficio della prima rateazione richiesta dopo che è stata notificata la cartella esattoriale:

  • per la prima rateazione concessa fino al 21 ottobre 2015 il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive;
  • per la prima rateazione concessa dal 22 ottobre 2015 il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.

È, in ogni caso, fatta salva la facoltà, per il contribuente decaduto da una rateazione in data successiva al 30 giugno 2016, ovvero, qualora non venga presentata l’istanza in possesso dei requisiti richiesti entro il 20 ottobre 2016 per rateazioni già decadute al 30 giugno 2016, di essere riammesso alla rateizzazione originaria: in questo caso, però, tutte le rate scadute dovranno essere integralmente pagate al momento di presentazione della nuova istanza.

La rimessione in termini riguarda anche le dilazioni con l’Agenzia delle Entrate relative ad acquiescenze ad avvisi di accertamento e ad accertamenti con adesione decadute tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016. Non vi sono limitazioni in ordine alle imposte oggetto di accertamento (imposte sui redditi, Iva, registro, etc.). Non dovrebbero essere comprese, invece, le dilazioni derivanti da mediazione e conciliazione giudiziale (secondo quanto precisato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare n. 13/E/2016). Anche in questi casi la domanda deve essere presentata entro il 20 ottobre 2016 e la nuova decadenza dal piano di rateazione avverrà in caso di mancato pagamento di una sola rata entro la scadenza di quella successiva.

Lincremento della soglia da 50.000 euro a 60.000 euro per la rateizzazione in Equitalia con domanda semplice Un’altra novità prevista dalla L. 160/2016 è la possibilità di presentare l’istanza di rateazione ad Equitalia senza allegare documenti comprovanti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica per le somme iscritte a ruolo di importo inferiore a 60.000 euro. Concorre a determinare la nuova soglia di 60.000 euro, oltre all’importo per il quale si chiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di rateazione già in corso. Il modulo per la richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi fino a 60.000 euro per tutti i soggetti (persone fisiche, società di persone, società di capitali, ecc.) è disponibile al link http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/20082016-R1-RICHIESTA-O- PROR-RATEIZZ-ORD-TUTTI-I-SOGGETTI.pdf.

L’importo di ciascuna rata non può in ogni caso essere inferiore a 50 euro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.