DECRETO FISCALE 193/2016: LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

L’art.6 del decreto in epigrafe ha introdotto una definizione agevolata delle cartelle esattoriali, con cui i contribuenti, aventi debiti iscritti a ruolo, possono estinguerli tramite il pagamento:

  • delle somme relative a capitale ed interessi;
  • delle somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui sopra e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di rimborso delle spese di notifica.

I contribuenti vengono dunque esentati dal versamento delle somme relative alle sanzioni e agli interessi di mora maturati sui propri carichi fiscali iscritti a ruolo.

La definizione agevolata può essere esercitata anche dai contribuenti che hanno già pagato parzialmente le somme iscritte a ruolo purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Sono esclusi dalla definizione agevolata, invece, i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

  1. le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  2. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  3. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  4. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  5. le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (la definizione agevolata si applica solo agli interessi)

Per beneficiare di tale agevolazione, i contribuenti interessati devono presentare, entro il 90 giorno dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto legge), una dichiarazione con cui comunicano all’agente della riscossione il numero di rate nel quale intendono effettuare il pagamento, nonché l’impegno a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti, aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

Il numero massimo di rate per il versamento è, per ora, 4. La presentazione della dichiarazione comporta:

  • la sospensione dei i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di tale dichiarazione;
  • l’impossibilità per l’agente di riscossione di avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
  • l’impossibilità per l’agente di riscossione di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati

Verrà nei prossimi giorni pubblicato un provvedimento recante le informazioni in merito alla modalità di presentazione dell’istanza all’agente di riscossione.

Quest’ultimo, una volta ottenuta la dichiarazione, comunicherà al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. In ogni caso la scadenza della quarta rata non andrà oltre il 15 marzo 2018.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una qualunque rata di quelle prestabilite comporta la decadenza della definizione agevolata.

Il versamento delle somme può essere effettuato presso gli sportelli dell’agente di riscossione, mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’agente di riscossione, mediante domiciliazione bancaria (se il contribuente nella dichiarazione ha indicato il proprio IBAN).

Lo Studio è a disposizione per redigere la domanda e calcolare l’importo che dovrà essere corrisposto. Al momento dell’incarico verrà sottoposto apposito preventivo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.