DOPPIA CONTRIBUZIONE INPS PER IL SOCIO LAVORATORE E AMMINISTRATORE

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 agosto 2016, n. 17365, ha stabilito che, in materia di obblighi contributivi, il principio della prevalenza non opera per i rapporti di lavoro a carattere autonomo. Difatti per questi ultimi è prevista obbligatoriamente l’iscrizione alla Gestione previdenziale (articolo 2, comma 26, L. 335/1995); e pertanto il concorso di attività di lavoro autonomo, quale quello di amministratore di società soggetta ex se alla contribuzione nella Gestione separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quella di socio lavoratore della società stessa comporta l’obbligo della duplice iscrizione, e quindi, con versamenti anche alla Gestione Commercianti.

L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;

b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.

L’iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria dove si realizzino congiuntamente le sopradescritte fattispecie.

Ai fini, dunque, di tale ulteriore (rispetto a quello della gestione separata) obbligo contributivo non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì quella della sussistenza degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa. Per il doppio onere occorre, dunque, una “coesistenza” di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria.

Lo Studio suggerisce, pertanto, ai Clienti ricadenti nelle fattispecie sopra menzionate di valutare attentamente un’iscrizione alla Gestione Commercianti.