AMPIE POSSIBILITA’ PER IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA

Con la risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017 l’Agenzia delle entrate fornisce utili chiarimenti in merito alle regole che governano il versamento del saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale. In particolare le precisazioni si sono rese necessarie in conseguenza dell’intervenuto obbligo di presentazione autonoma della dichiarazione Iva annuale (entro lo scorso 28 febbraio 2017 per l’anno 2016 e dal prossimo anno entro il 30 aprile) e alla conseguente eliminazione della possibilità di inviare il modello Iva unitamente alla dichiarazione dei redditi.

Tale fatto aveva creato più di una perplessità in merito alla possibilità di poter ancora differire il pagamento del saldo Iva fino al termine di scadenza del pagamento delle imposte sul reddito (da quest’anno fissato al 30 giugno), tanto che il legislatore è intervenuto con il comma 20 dell’articolo 7-quater, D.L. 193/2016 per modificare il D.P.R. 542/1999 al fine di consentire tale opzione ai contribuenti.

Di seguito si riepilogano in forma tabellare i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate.

Casistica Soluzione
Soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare Pur avendo diversi termini di versamento delle imposte dirette, anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’Iva, disposto dall’articolo 6, D.P.R. 542/1999, versando l’imposta entro il 30 giugno
Applicazione della maggiorazione in caso di compensazione del saldo Iva con crediti emergenti dalla dichiarazione dei redditi La specifica maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese dal citato articolo 6, D.P.R. 542/1999, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24. La scelta di rinviare l’esposizione nel modello F24 della compensazione del debito Iva con detti crediti – dalla data di scadenza del saldo annuale Iva (16 marzo) a quella di scadenza del versamento delle IIDD (30 giugno) – è solo formale e non può per questo produrre interessi corrispettivi
Rateizzazione del saldo Iva differito al 30 giugno Le istruzioni alla compilazione del modello Iva/2017 (anno 2016) precisano che “i contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’articolo 20, D.Lgs. 241/1997.” Chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento dal 16 marzo al 30 giugno, può iniziare la rateizzazione a decorrere da detto ultimo termine
 

Rateizzazione del saldo IVA differito al 30 giugno in presenza di compensazioni

 

L’articolo 17, D.Lgs. 241/1997 consente la compensazione dei debiti e dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni annuali, compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte dirette. Con riferimento all’incremento dello 0,40%, è evidente che la rateizzazione riguarda solo ciò che residua dopo la compensazione con i crediti delle altre imposte

Differimento del versamento del saldo IVA annuale al 30 luglio (31 luglio perché nel 2017 il 30 cade di domenica) Una lettura coordinata delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7, comma 1, lettera b), D.P.R. 542/1999 consente di ammettere – come in passato – l’ulteriore differimento del versamento del saldo Iva. Pertanto il versamento del saldo Iva può essere differito:

–  al 30 giugno, maggiorando le somme da versare (al netto delle compensazioni) degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo,

–  al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.