CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 21 AGOSTO 2017

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto (che cade di domenica e, quindi, slitta ulteriormente a lunedì 21 agosto).

Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997.

Si tratta del pagamento di quanto dovuto per imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti e versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto 2017 ed il 20 agosto 2017 e che, per effetto della citata proroga, slittano al 21 agosto 2017:

  • ritenute Irpef operate nel mese di luglio;
  • versamento debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili) ovvero debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali);
  • versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail;
  • fatturazione differita per le consegne o le spedizioni di beni avvenute nel mese di luglio.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.