DA QUEST’ANNO INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI POSSIBILI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2017

Per effetto del disposto del D.P.C.M. 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio scorso, per il periodo d’imposta 2016 l’invio telematico delle relative dichiarazioni è posticipato al prossimo 31 ottobre 2017.

In particolare il citato D.P.C.M. ha differito al 31 ottobre 2017 i seguenti adempimenti telematici:

  • presentazione delle dichiarazioni REDDITI2017 e IRAP2017, relative al periodo d’imposta 2016;
  • presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno 2016, modello 770.

Tale differimento riguarda le dichiarazioni delle:

  • persone fisiche,
  • società di persone,
  • società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

La scadenza del 31 ottobre 2017 rappresenta quindi, dall’anno in corso, il termine per provvedere all’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e Irap relative al periodo di imposta 2016. Entro tale data lo Studio provvederà, in qualità di intermediario abilitato, a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2016 già predisposte negli scorsi mesi.

L’ampliamento dei termini produce effetti anche per i ravvedimenti, le integrazioni e le correzioni delle dichiarazioni.

Ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2016 per integrazione dichiarazioni

In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al 2016 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 31 ottobre 2017 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2017, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente.

Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2016 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione.

Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires ed Irap non eseguiti per l’anno 2016, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione (31 ottobre 2017) fruendo della sanzione ridotta da versare entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2016 (31 ottobre 2017). Non sarà più possibile, però, fruire delle sanzioni ridotte previste con il ravvedimento operoso qualora sia constatata la violazione, qualora siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche ovvero qualora siano iniziate altre attività di accertamento.

 Integrazione di dichiarazioni di anni precedenti

Si ricorda, inoltre, che sempre entro il prossimo 31 ottobre 2017 sarà possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Ad esempio con riferimento al caso della integrazione a favore, qualora il contribuente recuperi un onere deducibile o detraibile pagato nel 2015, potrà presentare il modello Unico 2016 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione Redditi 2017 al fine di poter così recuperare lo stesso in compensazione tramite modello F24.

Si ricorda che con la pubblicazione in G.U. del D.L. 193/2016 è a oggi possibile presentare una nuova dichiarazione a favore del contribuente anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Risulta di fatto riscritta la normativa in tema di dichiarazioni integrative, contenuta nell’articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998, secondo la novellata norma vige il principio della ritrattabilità della dichiarazione sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso.

Investimenti all’estero

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe). Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2016, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, etc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio.

Visto di conformità imposte dirette

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui (limite così diminuito dai precedenti 15.000 euro ad opera del D.L. 50/2017), devono richiedere l’apposizione del visto di conformità.

L’apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno utilizzato) crediti Irpef, Ires, Irap, da ritenute versate in eccesso e da imposte sostitutive e addizionali per importi superiori a 5.000 euro, formatisi nel periodo di imposta 2016. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia (se non utilizzato in compensazione o utilizzato per importi non eccedenti i 5.000 euro) non è di per sé elemento che obbliga all’apposizione del visto.

In caso di mancata apposizione del visto, ove necessario, verrà applicata una sanzione del 30% ad ogni versamento effettuato in violazione delle prescrizioni. L’infedele attestazione dei controlli da parte del soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è invece punita con una sanzione pari alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione del 30%. Si ricorda, infine, che in generale il soggetto che appone il visto è anche obbligato alla trasmissione telematica della dichiarazione, tranne l’ipotesi in cui si provveda alla sottoscrizione da parte del revisore contabile.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.