MODIFICHE AGLI INTRASTAT

In data 25 settembre 2017 è stato pubblicato il provvedimento 194409, congiunto tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il quale sono state apportate alcune semplificazioni alle modalità di comunicazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. “Intrastat”).

La Legge di Stabilità 2017 (L. 244/16), modificando l’articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993, aveva introdotto alcune misure di semplificazione, finalizzate a:

  • ridurre la platea dei soggetti interessati;
  • ridurre il numero di informazioni richieste.

La concreta attuazione di tali semplificazioni è stata rimandata, appunto, ad uno specifico provvedimento, il quale doveva provvedere all’effettiva individuazione degli alleggerimenti burocratici.

Le semplificazioni

Il provvedimento interviene disponendo quanto segue:

  • abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;
  • valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;
  • per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile, innalzamento della soglia dell’ammontare delle operazioni da 50.000 euro a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni, e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi (punti 1.1 e 2.1. del provvedimento).
  • mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per tali operazioni, in particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro prevista dal Decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 112/2006/CE (art. 263).
  • innalzamento della soglia “statistica” per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. In particolare, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;
  • semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”, ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Tale misura sarà successivamente accompagnata dall’introduzione di un “motore di ricerca” e di forme di assistenza più mirata, in ausilio degli operatori.

Nel provvedimento, in particolare, si osserva che:

  • il complesso degli interventi relativi agli Intrastat sugli acquisti di beni e servizi determina una sensibile riduzione del numero dei contribuenti coinvolti dall’obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi;
  • le informazioni di rilievo statistico correlate agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei soggetti “trimestrali”, per i quali è stato eliminato l’obbligo di presentazione degli Intrastat, sono ricavate dalla comunicazione dati fattura (il cosiddetto “spesometro”, che per il 2017 è semestrale, ma che dal 2018 dovrebbe divenire trimestrale), ai sensi del D.L. 193/16 o del D.Lgs. 127/15.

Restano fermo l’obbligo di invio

  • degli Intrastat “mensili” relativi agli acquisti e alle cessioni di beni e servizi, nonché
  • degli Intrastat “trimestrali” relativi alle cessioni di beni e servizi, con la stessa frequenza e tempestività oggi prevista.

Il nuovo sistema richiede evidentemente che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni (ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti).

Decorrenza

le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente dal 1°gennaio 2018.

Pertanto, gli intrastat relativi al 2017, anche quelli ancora da presentare alla data di pubblicazione del provvedimento, dovranno seguire le regole precedenti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.