LE NORME CHE REGOLANO I BUONI PASTO E LA RELATIVA CONTABILIZZAZIONE

I buoni pasto sono un mezzo di pagamento dal valore predeterminato utilizzabili per acquistare esclusivamente un pasto o prodotti alimentari. Con essi il dipendente può accedere agli esercizi pubblici che avranno stipulato apposito accordo con la società emittente il ticket, che a sua volta avrà concluso un contratto con il datore di lavoro, e acquistare il pasto sostitutivo del servizio mensa aziendale.

Aspetti generali e novità legislative

Al fine di garantire la somministrazione dei pasti ai propri dipendenti, il datore di lavoro può ricorrere a diverse strade tra le quali:

  • il servizio di mensa aziendale (o interaziendale),
  • la fornitura da parte di terzi di pasti pronti,
  • le convenzioni con esercizi pubblici, ovvero
  • il rilascio di buoni pasto.

In relazione ai buoni pasto è stato recentemente pubblicato in G.U. il Decreto MEF n. 122/2017 (entrato in vigore lo scorso 9 settembre 2017), con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito in quali esercizi può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa attraverso i buoni pasto, le caratteristiche che questi devono presentare ed il contenuto degli accordi tra società emittente i buoni pasto e gli esercizi convenzionati.

Società che possono emettere i buoni pasto

La normativa prevede che possono emettere buoni pasto solo le società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a 750.000 euro che hanno come oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.

Caratteristiche del buono pasto

Per identificare le caratteristiche che il buono pasto deve presentare occorre innanzi tutto distinguere il buono cartaceo da quello elettronico.

Il buono pasto cartaceo deve contenere i seguenti dati:

  • codice fiscale e ragione sociale del datore di lavoro;
  • codice fiscale e ragione sociale della società emittente;
  • valore facciale del buono;
  • termine temporale di utilizzo;
  • spazio riservato all’indicazione di data di utilizzo, firma del titolare, timbro dell’esercizio convenzionato, la seguente dicitura:

“il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”.

Circa il buono pasto elettronico le informazioni richieste sono le medesime di cui sopra con la differenza che esse sono contenute e quindi memorizzate direttamente ed elettronicamente nel buono in fase di rilascio o utilizzo dello stesso.

Esercizi presso i quali è possibile utilizzare i buoni pasto

Con la novellata normativa è stato ampliato lo spettro delle attività nelle quali si rende possibile spendere il buono pasto, in particolare le attività sono le seguenti:

  • somministrazione di alimenti e bevande;
  • mense aziendali e interaziendali;
  • vendita al dettaglio di prodotti alimentari (sia in sede fissa, area pubblica, locali attigui alla produzione);
  • vendita al dettaglio o al consumo di prodotti provenienti dal proprio fondo posta in essere da imprenditori agricoli, coltivatori diretti o società agricole (anche esercenti agriturismo o relativi ad attività ittica). 
N.B. Il buono pasto – secondo le attuali e recenti disposizioni – è quindi cumulabile, ma solo nel limite di 8 buoni, può essere speso non solo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ma anche per l’acquisto degli alimenti e senza legami con l’esistenza o meno della pausa pranzo.

 Accordi

Come già detto, a monte dell’utilizzo del buono pasto sta la sottoscrizione di apposito accordo tra emittente ed utilizzatrice (datore di lavoro).

Gli accordi devono presentare i seguenti elementi:

  • durata del contratto;
  • condizioni economiche;
  • termine di preavviso per disdetta e rinegoziazione;
  • indicazioni in merito alla utilizzabilità del buono pasto, (validità, utilizzo e termini di scadenza);
  • indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto dall’esercizio convenzionato alla società emittente;
  • indicazione del termine entro il quale la società emittente deve provvedere a pagare l’esercizio convenzionato ed entro il quale questo può esigere il pagamento delle prestazioni effettuate, (mai inferiore a 6 mesi dalla data di scadenza del buono pasto);
  • indicazione di altri eventuali corrispettivi riconosciuti alla società emittente.

Aspetti contabili

Dal punto di vista contabile il datore di lavoro dovrà eseguire alcune registrazioni qui di seguito riepilogate.

All’atto dell’acquisto del buono pasto l’azienda datore di lavoro dovrà rilevare il debito verso la società fornitrice, la contropartita sarà rappresentata da un credito diverso verso la medesima.

Il relativo costo sarà rilevato solo al momento in cui il dipendente “entrerà in possesso” del buono pasto riuscendo in tal modo ad ottemperare alla rilevazione secondo il principio di competenza.

La scrittura contabile da eseguirsi all’atto dell’acquisto sarà la seguente:

Diversi a Fornitori
Fornitori per buoni pasto    
Erario c/Iva    

Il mastro aperto ai “Fornitori per buoni pasto” rappresenta un credito verso la società che si estinguerà all’atto della consegna del buono al dipendente. La voce andrà iscritta nello stato patrimoniale tra gli altri crediti di attivo circolante in C.5.

Alla consegna dei buoni pasto si dovrà quindi rilevare il costo che, come detto, in questo momento diverrà di competenza; la scrittura contabile sarà:

Buoni pasto ai dipendenti a Fornitori per buoni pasto

Trattandosi del costo per l’erogazione di un servizio, la voce Buoni pasto ai dipendenti verrà allocata tra i costi per servizi in B7 di conto economico.

Dal canto suo, l’esercizio commerciale che riceverà in pagamento il buono alla somministrazione del pasto dovrà emettere uno scontrino fiscale con la dicitura “corrispettivo non incassato“; poi a fine mese emetterà la fattura nei confronti della società che ha rilasciato il buono pasto.

Æ Il meccanismo del buono pasto prevede l’erogazione di uno sconto/convenzione tra società di somministrazione pasti e società di gestione dei ticket.

 

Esempio  
Si supponga che un dipendente si rechi presso una tavola calda per consumare un pasto del valore di 9 euro pagando con il buono pasto ricevuto dal proprio datore di lavoro di pari importo e che lo sconto in convenzione tra società di somministrazione pasti e società emittente il buono sia del 5%.

L’ammontare dello sconto sarà pari a euro 0,45 (9 euro x 5%), l’importo del buono scontato sarà pari a 8,55 (euro 9 – 0,45), l’imponibile Iva, considerando una aliquota del 4%, sarà pari a 8,22 (euro 8,55/110*100) da cui un’imposta pari a 0,33 euro.

Nel determinare l’imponibile Iva della fattura, infatti, l’azienda erogatrice del pasto dovrà scorporare l’Iva dall’importo già scontato.

A questo punto la rilevazione contabile dell’operazione da parte della tavola calda potrà avvenire in diversi modi.

L’esercente potrà rilevare il ricavo all’atto dell’emissione dello scontrino, in tale circostanza l’Iva dovrà essere rilevata come non esigibile in quanto entrerà nella liquidazione solo al momento dell’emissione della fattura.

La scrittura contabile sarà:

Corrispettivi non riscossi a Diversi   9
  a Ricavi 8,67  
  a Iva non esigibile 0,33  

Al momento dell’emissione della fattura occorrerà rilevare sia il credito verso la società che ha emesso il ticket sia lo sconto:

Diversi a Corrispettivi non riscossi   9
Crediti v/emittente buoni pasto a   8,55  
Sconti su buoni pasto a   0,45  

Sarà quindi necessario girocontare l’Iva ora divenuta esigibile al mastro Erario c/iva:

Iva non esigibile a Erario c/iva   0,33

Alternativamente si potrà registrare l’operazione interamente all’emissione della fattura, in tal caso la scrittura sarà:

Diversi a Diversi   9
Crediti v/emittente buoni pasto     8,55  
Sconti su buoni pasto     0,45  
  a Ricavi 8,67  
  a Erario c/iva 0,33  

Qualora la scelta contabile sia di registrare l’intera operazione all’atto dell’emissione della fattura occorrerà tenere a mente il principio di competenza e, se del caso, rilevare a fine anno i ricavi per le operazioni già concluse e non ancora fatturate nel conto fatture da emettere.

Si ricorda che lo scorso anno, in data 15 giugno 2016, è stata diramata dall’Agenzia dell’entrate, la circolare n. 28/E relativa alla detassazione per i premi di produttività. La circolare si occupa anche di definire i casi in cui sarà possibile corrispondere, in sostituzione delle retribuzioni premiali, benefit e welfare.

L’agevolazione, affrontata in dettaglio dall’Agenzia nella citata circolare, è limitata al settore privato e ai lavoratori dipendenti con reddito, relativo all’anno precedente e soggetto a tassazione ordinaria, di importo non superiore a euro 50.000 (al lordo dei premi di produttività detassati e senza conteggiare nel calcolo del limite le prestazioni di welfare erogate dall’azienda in sostituzione al premio nei limiti dell’articolo 51, commi 2 e 3, del Tuir).

Tra i benefit e le misure di welfare che possono sostituire il premio monetario sono citati anche i buoni pasto.

Imposta sul valora aggiunto

In merito all’imposta sul valore aggiunto occorre ricordare che per effetto del contenuto dell’articolo 75, comma 3, L. 413/1991, i buoni pasto sono fatturati dalla società emittente con l’aliquota IVA del 4% quali servizi sostitutivi di mensa aziendale.

Tenuto tuttavia conto delle nuove possibilità di utilizzo di cui si è detto si deve concludere che non può essere determinata a priori una aliquota applicabile ai buoni pasto; ne deriva quindi che, come già accade per i voucher, l’aliquota Iva applicabile risulterà individuabile solo al momento di utilizzo del buono.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.