SUPER E IPER AMMORTAMENTO ANCHE SUL LEASING CONCLUSO NEL 2018

Premesso che la disciplina riguardante il super ammortamento e l’iper ammortamento dovrebbe essere oggetto di proroga ad opera della prossima legge di bilancio (sul tema saranno forniti i necessari aggiornamenti quando vi sarà la definitiva approvazione), di recente l’Agenzia si è espressa, attraverso la risoluzione n. 132/E/2017, affermando il principio di equivalenza tra acquisto diretto ed in leasing anche con riferimento all’applicazione delle citate agevolazioni in relazione ai beni ordinati entro la fine del 2017, ma consegnati successivamente.

Il super e l’iper ammortamento

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi è prevista un’agevolazione che consente una maggiore deduzione pari al 40%:

  • del costo sostenuto per l’acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione del 40% della quota di ammortamento deducibile);
  • del canone di leasing di competenza (sul punto l’Agenzia ha precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

Al fine di poter applicare la disciplina agevolata, l’acquisto del bene deve avvenire:

  • entro il 31 dicembre 2017 (salvo la proroga di cui si è detto)

ovvero entro il 30 giugno 2018 ma, in quest’ultimo caso, a condizione che entro dicembre 2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione (devono essere rispettate entrambe le condizioni).

Con riferimento a specifici investimenti di elevato standard tecnologico rientranti nel protocollo “Industria 4.0” il bonus è elevato al 150% (si tratta del cosiddetto iper ammortamento); detta maggiorazione compete per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2017, ovvero fino al 30 settembre 2018 (quindi vi sono 3 mesi in più rispetto al super ammortamento) purché, anche in questo caso, sia presente ordine sottoscritto ed acconti del 20% entro il 31 dicembre 2017.

Come chiarito dalla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017:

  • per i beni acquisiti in proprietà, il momento dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore e quello del pagamento di acconti per almeno il 20% entro il 31 dicembre 2017 sono agevolmente individuabili. Relativamente a tali momenti il contribuente è tenuto a conservare idonea documentazione giustificativa (ad esempio, copia dell’ordine, corrispondenza, email, bonifici, etc.);
  • per i beni acquisiti tramite locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2017 deve essere sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e deve essere avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore. In tal caso, la maggiorazione spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017.

Nella risoluzione n. 132/E/2017 l’Agenzia esamina il caso di leasing sottoscritto dopo il 31 dicembre 2017, con ordine e versamento al fornitore di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene.

Al fine di consentire al contribuente la possibilità di valutare anche successivamente all’ordine la modalità di finanziamento dell’investimento, l’Agenzia ammette il beneficio in relazione a tale soluzione precisando che:

  • quando vi sia compensazione dell’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing, l’investitore può, quindi, fruire della maggiorazione in quanto, entro il 31 dicembre 2017, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore e ha versato ad esso un acconto almeno pari al 20%. Alla data prevista dalla norma esiste, infatti, sia l’impegno all’acquisizione del bene che il versamento minimo da parte dell’investitore; risulta irrilevante, ai fini delle disposizioni in esame, che l’impegno venga inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l’acconto, a seguito della compensazione, si “trasformi” sostanzialmente in un maxicanone;
  • quando vi sia la restituzione da parte del fornitore dell’acconto versato, l’Agenzia ritiene che, per le medesime considerazioni appena esposte (esistenza dell’impegno e del versamento minimo al 31 dicembre 2017), l’investitore possa, ugualmente, fruire della maggiorazione; ciò a condizione, però, che in sede di restituzione dell’acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di leasing stesso il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.