Anche quest’anno si avvicinano le scadenze dei termini di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione modello Redditi2018.

 

Il Collegato alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. 193/2016) ha previsto, a partire dal 2017 e anche per l’anno in corso, il differimento dei termini di versamento delle imposte che quindi, assumeranno, per i soggetti con partita iva, scadenze diverse da quelle considerate abituali. Il differimento del termine di versamento vede passare la scadenza dal 16 al 30 giugno (che slitta al 2 luglio essendo il 30 giugno un sabato) e si applicherà a tutte le imposte (e contributi previdenziali) derivanti dalla autoliquidazione dei redditi eseguita nel modello dichiarativo.

 

In merito si ricorda anche che le imposte possono essere versare in rate mensili di pari importo a far data dal 30 giugno o dal 30 luglio e fino al 30 novembre, in tal caso sono dovuti gli interessi.

Nella tabella che segue si tiene anche conto delle possibili rateazioni e dei relativi interessi su di esse dovuti.

Titolari di partita Iva    
Rata Scadenza Interessi Scadenza con maggiorazione 0,4%  
unica 2 luglio 2018 0 20 agosto 2018  
1 2 luglio 2018 0 20 agosto 2018  
2 16 luglio 2018 0,16 20 agosto 2018  
3 20 agosto 2017 0,49 17 settembre 2018  
4 17 settembre 2017 0,82 16+ ottobre 2018  
5 16 ottobre 2017 1,15 16 novembre 2018  
6 16 novembre 2017 1,48    
  Non titolari di partita Iva  
  Rata Scadenza Interessi Scadenza con maggiorazione 0,4%
  Unica 2 luglio 2018 0 20 agosto 2018
  1 2 luglio 2018 0 20 agosto 2018
  2 31 luglio 2018 0,31 31 agosto 2018
  3 31 agosto 2018 0,64 1 ottobre 2018
  4 1 ottobre 2018 0,97 31 ottobre 2018
  5 31 ottobre 2018 1,30 30 novembre 2018
  6 30 novembre 2018 1,63  


Versamento e compensazione

I versamenti d’imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:

  Soggetti Irpef Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo 4001 2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata 4033 2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata 4034 2002
Iva annuale saldo 6099
Irap – saldo 3800
Irap – acconto prima rata 3812
Irap – acconto seconda rata 3813
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario 1668
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni 3805

 

 

Compensazioni

In relazione alle compensazioni si rimanda alla specifica informativa “Regole per il corretto utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali” contenuta nella circolare mensile di gennaio 2018.

In ogni caso di ricorda che:

  • i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2018 potevano essere già utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018;
  • dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare;
  • ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

La compensazione dei crediti di imposta mediante modello F24 può essere avvenire secondo 2 distinte modalità:

  • compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Ires con debito Irap);
  • compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano, in linea generale, della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

 

Da ricordare

 

In particolare si osserva che le nuove regole in tema di compensazione, riguardano le sole compensazioni “orizzontali” e non anche le “verticali”.

Sul punto è opportuno ricordare che, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate:

–     le compensazioni “verticali” riguardanti crediti e debiti della stessa natura, ancorché effettuate tramite modello F24, rimangono tali e quindi non soggiacciono alle regole previste in tema di compensazioni “orizzontali”;

–     non tutte le compensazioni tra debiti e crediti della stessa tipologia di tributo sono considerate “verticali”: infatti, qualora il credito sia sorto successivamente al debito che si vuole compensare, la compensazione deve comunque considerarsi “orizzontale” e soggiacere pertanto alle relative regole.

 

Modello Iva e versamento dell’imposta

A partire dal 2017 il modello Iva non è più contenuto nel modello Redditi, tuttavia con una modifica agli articoli 6 e 7, D.P.R. 542/1999, apportata dal comma 20 dell’articolo 7-quater del recente D.L. 163/2016, è stata prevista la possibilità di differire il versamento del saldo Iva 2018 fino al termine previsto per le imposte dirette con applicazione della prevista maggiorazione.

Ne consegue che il debito Iva 2018 poteva/può essere versato alle seguenti scadenze:

  • in unica soluzione al 16/3/2018 o maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16/3/2018 e il 30/6/2018 (leggasi 2 luglio 2018),
  • in forma rateale con un massimo di 9 rate o di 6 rate a seconda che il versamento del saldo inizi al 16/3/2018 oppure al 30/6/2018 (leggasi 2 luglio 2018), sono in questo caso dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensili.

 

Differimento del saldo Iva

Con la risoluzione n. 73/E/2017 l’Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità di differire ulteriormente il saldo Iva, già differito alla data del 2 luglio 2018, di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%, portando quindi tale scadenza alla data del 20 agosto 2018 (cadendo il trentesimo giorno nel mese di agosto e beneficiando quindi della c.d. proroga estiva prevista a regime).

 

Società

Per le sole società di capitali la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio:

  • se l’approvazione del bilancio del periodo di imposta 2017 avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2017, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2018 (2 luglio 2018);
  • se l’approvazione del bilancio del periodo di imposta 2017 avviene oltre il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2017, il termine di versamento delle imposte coincide con il giorno 30 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’approvazione;
  • se il bilancio non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2017, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2018.

Lo schema che segue ricapitola le scadenze per il versamento delle imposte per le società di capitale e per le società di persone.

Società di persone e associazioni di cui all’articolo 5, Tuir  
senza maggiorazione
con maggiorazione
Società di capitale – senza maggiorazione  
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio
Bilancio non approvato
Società di capitale – con maggiorazione  
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio
Bilancio non approvato

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.