Tra gli interventi contenuti nel decreto dignità, i cui aspetti salienti sono riepilogati nel tabellone dedicato e che approfondiremo dopo le modifiche che saranno apportate in sede di conversione, si ritiene comunque importante segnalare una previsione per la quale non si attendono modifiche e che ha un impatto operativo concreto già da subito.

Si tratta della correzione alla disciplina dello split payment, che viene in parte ridimensionata, escludendo dal campo di applicazione le prestazioni rese ad opera dei soggetti che svolgono attività professionale.

Professionisti fuori dallo split payment

L’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione, relative società controllate nonché nei confronti delle quotate, l’Iva venga in ogni caso versata dai cessionari o committenti.

Pertanto, i fornitori di beni e servizi nei confronti di tali soggetti, incasseranno l’importo del corrispettivo al netto dell’Iva, la quale verrà direttamente versata all’Erario (o comunque confluirà nella liquidazione) dal soggetto che riceve e registra il documento.

È evidente che il cedente/prestatore, non incassando l’imposta, non dovrà farla concorrere alla propria liquidazione dell’Iva.

Il secondo comma dell’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, vigente prima del D.L. 50/2017, disponeva un esonero dall’applicazione delle split payment per i compensi per le prestazioni di servizi interessati da ritenute alla fonte; si trattava di un esonero dalla disciplina della scissione dei pagamenti che, come precisato dalla circolare n. 15/E/2015, riguardava anche i contribuenti che subivano, in relazione ai propri compensi, una ritenuta a titolo di acconto.

L’articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. 50/2017, come noto, aveva abrogato con decorrenza 1° luglio 2017 il comma 2 del citato articolo 17-ter, con la conseguenza che a partire da tale data anche i corrispettivi delle prestazioni interessate da ritenuta dovevano essere necessariamente assoggettati a split payment.

Dallo scorso anno quindi (come detto in precedenza dal 1° luglio 2017) i professionisti, in particolare, finivano per subire una doppia penalizzazione a livello finanziario: una prima legata alla ritenuta d’acconto sui compensi, una seconda per il fatto che la fattura veniva pagata senza l’Iva addebitata in rivalsa (con il rischio concreto di risultare a credito Iva, oltre che a credito Irpef).

Da notare come l’intervento non sia stato semplicemente un ripristino della situazione precedente, in quanto il nuovo esonero riguarda una platea di soggetti più ristretta: il beneficio riguarda infatti i soli professionisti (ossia i soggetti che subiscono la ritenuta prevista dall’articolo 25, D.P.R. 600/1973).

Al contrario, i compensi spettanti a soggetti diversi dai lavoratori autonomi, continuano a subire gli effetti dello split payment: si pensi in particolar modo agli agenti di commercio che lavorano prevalentemente o esclusivamente per società quotate, che dallo scorso anno hanno iniziato a vedersi decurtati gli accrediti dell’Iva addebitata in fattura e che oggi non possono beneficiare dell’esonero che viene riconosciuto, come detto, a favore dei soli lavoratori autonomi.

Decorrenza

Va infine analizzato il tema della decorrenza, aspetto che fortunatamente viene regolato dalla norma stessa, quindi non crea problemi interpretativi: Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto afferma: “le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Peraltro, in relazione alle prestazioni di servizi non si pongono particolati problemi di divaricazione tra effettuazione dell’operazione ed emissione della fattura, come invece può accadere per le cessioni di beni.

Il discrimine è quindi la data in cui risulta emessa la fattura: tutte le fatture emesse successivamente allo scorso 14 luglio 2018 (il decreto è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018), anche inerenti prestazioni rese precedentemente a tale data, scontano la nuova disciplina.

Quindi, per fare un esempio, se un professionista emette una fattura in data 31 agosto 2018 per prestazioni rese nel primo semestre 2018, comunque tale fattura sarà esonerata dallo split payment e quindi la rivalsa dell’Iva seguirà le regole ordinarie.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.