Con la Circolare n.12 del 3 febbraio 2020 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell’articolo 26, comma 2, L. 335/1995). Tutte le aliquote previste per il 2019 sono state confermate anche per l’anno 2020, non essendoci state modifiche.

L’aliquota contributiva è del 25% per i titolari di partita Iva che producono redditi di lavoro autonomo iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria (e non sono pensionati). Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota contributiva è confermata al 24%. È rimasta invariata rispetto al 2019 anche l’aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva.

Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2020 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell’Inps sono le seguenti (la contribuzione aggiuntiva dello 0,51% è videata nella tabella seguente con l’abbreviativo DIS-COLL):

    2019 2020
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica Titolare di partita Iva 25,72% 25,72%
Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL 33,72% 33,72
Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL 34,23% 34,23%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica   24% 24%

 

Il massimale di reddito per l’anno 2020 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 103.055 euro. Pertanto, le aliquote per il 2020 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.

Il minimale di reddito per l’anno 2020 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.953 euro (il contributo annuo dovuto è variabile a seconda dell’aliquota applicabile come esposto nella tabella precedente). Si tenga comunque presente che, all’interno del minimale, i contributi sono comunque dovuti in misura correlata al reddito effettivo (diversamente, quindi, da quanto accade nella gestione Inps artigiani e commercianti).

Il contributo alla Gestione Separata va versato all’Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

Titolari di

Partita Iva

con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti)
     
Collaboratori dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L’obbligo di versamento è per l’importo complessivo a carico del committente

 

Associati in partecipazione di solo lavoro dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato

 

Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a:

–          euro 6.410,26 di provvigioni annue per i venditori porta a porta

–          euro 5.000 di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.