Proseguono con ritmo incessante i chiarimenti ufficiali relativi al nuovo obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, in vigore dallo scorso 1° gennaio 2020 per tutti i contribuenti. Così come stanno arrivando ai contribuenti le comunicazioni dell’Agenzia relative a coloro che avendo superato la prescritta soglia del volume d’affari nel 2018 potrebbero non aver ottemperato al nuovo obbligo già a decorrere dal 1° luglio 2019.Vediamo nel dettaglio le recenti novità.

Il ricorso volontario alla fattura in luogo della trasmissione dei corrispettivi

Nel corso della recente manifestazione organizzata dal quotidiano il Sole 24 Ore (Telefisco 2020) l’Agenzia delle entrate in data 30 gennaio 2020 ha confermato la possibilità – per la verità già ammessa con la precedente risposta a interpello n. 149/2019 – di poter “evitare” i nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decidendo volontariamente di emettere fattura.

La conferma, valida per tutti i contribuenti (quindi anche quelli obbligati all’utilizzo della fattura elettronica), potrà essere di estrema utilità per i cosiddetti contribuenti “minimi” o “forfettari” che come è noto possono ancora emettere fattura in modalità cartaceo, ma che al contrario risulterebbero obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Detta possibilità viene incontro anche alle esigenze di quei commercianti al minuto che effettuando un limitato numero di operazioni (cessioni o prestazioni che siano), possono evitare di dotarsi del registratore telematico o, in questo periodo transitorio (fino al 30 giugno 2020) in cui possono ancora emettere il vecchio scontrino o la ricevuta fiscale, di trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.

Peraltro, in virtù dell’innalzamento della soglia massima (da 100 a 400 euro) avvenuto con il decreto 10 maggio 2019, potranno fare più ampio ricorso alla fattura cosiddetta semplificata disciplinata dall’articolo 21-bis, D.P.R. 633/1972, in luogo di quella ordinaria.

Una seconda importante precisazione fornita sempre in occasione di Telefisco 2020 riguarda la tempistica di emissione della fattura, che può avvenire come appena detto in sostituzione del documento commerciale. Su questo tema si aveva il dubbio se l’emissione/trasmissione della fattura dovesse essere “contestuale” e cioè avvenire nel giorno stesso dell’avvenuta esecuzione dell’operazione oppure se, si potesse anche in questo caso applicare il termine dei 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione previsto dal comma 4 dell’articolo 21, Decreto Iva. L’Agenzia nella risposta fornita in occasione del citato incontro conferma quest’ultima soluzione.

Soggetti obbligati dal 1° luglio 2019: comunicazioni per l’avviso spontaneo dei contribuenti

In questi giorni l’Agenzia delle entrate sta recapitando avvisi di anomalia per l’adempimento spontaneo dei contribuenti Iva che, sulla base dei controlli effettuati, potrebbero non aver ottemperato all’obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri a partire dal 1° luglio 2019. In particolare le comunicazioni fanno riferimento agli invii dei dati dei corrispettivi riferiti periodo compreso tra i mesi di luglio e novembre 2019 e le anomalie risultano verificate sulla base dei controlli effettuati sulla dichiarazione annuale Iva 2019 per l’anno 2018, con particolare riferimento ai dati dichiarati nei quadri VE (operazioni attive) e VT (dettaglio delle operazioni verso privati).

Con detti riscontri, che determinano di fatto mere “supposizioni”, l’Agenzia informa quei contribuenti che, pur avendo effettuato operazioni nei confronti di consumatori finali (dato ricavabile dal quadro VT) e avendo realizzato nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 euro (dato desumibile dal quadro VE), non hanno trasmesso alla data del 31 dicembre 2019 i dati dei corrispettivi giornalieri.

In caso di effettivo riscontro delle anomalie le citate comunicazioni richiedono al contribuente di verificare ed eventualmente di regolarizzare la propria posizione inviando telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri ed effettuando il versamento delle sanzioni previste dall’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015 (che richiamano quelle previste dall’articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997), riducibili avvalendosi del ravvedimento operoso.

Qualora invece il soggetto passivo Iva riscontri di non essere tenuto a trasmettere i citati corrispettivi (ad esempio perché ha deciso volontariamente di certificare le operazioni mediante emissione di fattura), le citate comunicazioni dell’Agenzia precisano che il contribuente si debba comunque attivare per segnalare il fatto utilizzando il canale di assistenza “CIVIS”.

Con una nota pubblicata lo scorso 31 gennaio il Consiglio nazionale dei dottori commerciali ed esperti contabili (Cndcec) ha richiesto alla stessa Agenzia di pubblicare un comunicato stampa per rassicurare gli operatori circa la possibilità di non fornire risposta alla comunicazione ricevuta nei casi di assenza di anomalie.

Le indicazioni di prassi

Vediamo, infine, di riepilogare in forma di rappresentazione schematica i chiarimenti che la stessa Agenzia ha fornito nel corso del mese di gennaio nelle diverse risposte alle istanze di interpello proposte dai contribuenti (si fa pertanto seguito ai chiarimenti già comunicati con la precedente informativa di gennaio).

Risposta a interpello n. 7 del 17 gennaio 2020 Con riferimento alla certificazione dei corrispettivi nelle attività spettacolistiche di cui all’articolo 74-quater, D.P.R. 633/1972 ed elencate nella tabella C allegata al predetto decreto, si conferma l’esonero dal nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi in ragione del fatto che gli stessi dati vengono inviate alla S.I.A.E. con cadenza giornaliera e mensile
Risposta a interpello n. 8 del 21 gennaio 2020 Oltre a confermare che la fattura differita (emessa/trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni) interviene per documentare operazioni in relazione alle quali si è comunque manifestato il momento di effettuazione e quindi l’esigibilità (consegna per i beni e incasso per le prestazioni), e che quindi si è di fronte ad una fattura “immediata” (da emettere trasmettere nei 12 gg. da effettuazione) nel caso di fattura emessa spontaneamente in via anticipata, il documento di prassi si esprime anche il merito all’obbligo di allegazione al documento XML della documentazione che documenta le operazioni svolte in caso di fattura differita (tipico il caso dei Ddt). L’Agenzia in proposito precisa, confermando precedenti indicazioni, che non vi è alcun obbligo di trasmettere gli allegati unitamente al documento elettronico ma comunque possibile la loro conservazione in modalità cartacea
Risposta a interpello n. 9 del 21 gennaio 2020

 

Confermato l’esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi anche per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento installati in luoghi pubblici (giochi per bambini, flipper, freccette, biliardini, photoplay, etc.) in quanto rientranti nella previsione di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2, D.P.R. 696/1996, in forza del richiamo operato dal D.M. del 10 maggio 2019
Risposta a interpello n. 12 del 24 gennaio 2020 Con riferimento alla fatturazione elettronica per servizi resi da una cooperativa sociale di tipo B l’Agenzia conferma che il termine di emissione/trasmissione di 12 gg. previsto dal comma 4 dell’articolo 21, D.P.R. 633/1972 decorre sempre dal momento di effettuazione dell’operazione, individuato secondo le regole previste dall’articolo 6 del medesimo Decreto Iva
Risposta a interpello n. 13 del 24 gennaio 2020

 

Con riferimento alle fatture cosiddette “tax free” emesse nei confronti di privati consumatori extra UE (che vanno obbligatoriamente tramesse tramite il sistema OTELLO 2.0 che ha nella sostanza digitalizzato il processo per ottenere il “visto doganale” da apporre sulle descritte fatture) viene confermato che non occorre anche procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e all’emissione del documento commerciale in quanto i 2 documenti (fattura e corrispettivi) sono documenti tra loro alternativi. Laddove comunque l’esercente provvedesse ad emettere anche il documento commerciale, al fine di scongiurare la duplicazione di dati inviati telematicamente (situazione che verrà risolta con le ultime specifiche tecniche versione 9.0) l’Agenzia suggerisce di conservare su apposito registro copia della fattura tax free sulla quale annotare il riferimento del documento commerciale emesso per certificare la medesima cessione

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.