Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto: questi possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese.

Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti e versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto 2019 e che, per effetto della citata proroga, slittano al 20 agosto 2019.

ritenute Irpef operate nel mese di luglio
versamento debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)
Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)
versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail
fatturazione differita per le consegne o le spedizioni di beni avvenute nel mese di luglio

Si rammenta che il D.L. 34/2019 ha disposto la proroga al 30 settembre 2019 delle imposte derivanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, Irap e Iva) che hanno scadenza tra il 30 giugno ed il 30 settembre, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito. Tale proroga è estesa anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ex articolo 5, 115 e 116, Tuir, aventi i requisiti di cui sopra.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.